Dopo il comma 1 inserire il seguente:
All'articolo 308 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «custodia cautelare» sono inserite le seguenti: «e misure interdittive»;
b) il comma 2 è soppresso;
c) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. Nel caso si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, e 320 del codice penale, qualora le misure interdittive siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice può disporne la rinnovazione anche oltre i limiti previsti dal comma 1, fermo restando che comunque la loro efficacia viene meno se dall'inizio della loro esecuzione è decorso il periodo di tempo pari al triplo dei termini previsti dall'articolo 303».