Dopo il comma 1 inserire il seguente:
All'articolo 294 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
«a) nella rubrica, la parola personale è sostituita dalla parola coercitiva;
b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
1-bis. Se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare coercitiva, l'interrogatorio deve avvenire non oltre dieci giorni dalla esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione.».