Dopo il comma 1 è inserito il comma 1-bis:
All'articolo 274 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera a), le parole: della persona sottoposta ad indagini o sono soppresse;
b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: sussiste pericolo sono aggiunte le parole: ed attuale;
c) al comma 1, lettera c), le parole: della persona sottoposta ad indagini o sono soppresse, dopo le parole: sussiste pericolo sono aggiunte le parole ed attuale, e le parole: non inferiore nel massimo sono sostituite dalle parole superiore nel massimo;
d) Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 1, la sussistenza della situazione di pericolo non può essere desunta solamente dalla gravità del reato e dalle modalità del fatto per cui si procede, e la personalità della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato non può essere desunta unicamente dalle circostanze del fatto addebitato.