Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
3-bis. All'articolo 408, sono apportare le seguenti modificazioni:
al comma 3, le parole: «nel termine di dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine di trenta giorni»;
al comma 3-bis, le parole: «ed il termine di cui al comma 3 è elevato a venti giorni» sono soppresse.