Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:
3-bis. All'articolo 408 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:
L'avviso della richiesta è notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa e alla persona che abbia fatto denuncia, quando il reato è perseguibile d'ufficio che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbiano dichiarato di voler essere informate circa l'eventuale archiviazione.