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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.23. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2798

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/06/2015  [ apri ]
10.23.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. All'articolo 406 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  2. Ulteriori proroghe possono essere richieste dal pubblico ministero sino al termine di durata massima. Le richiesta di proroga successive alla prima devono però essere specificamente motivate dalla natura delle indagini che vengono compiute, devono essere indicati i motivi che portano alla necessità di richiesta suppletiva.