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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.22. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2798

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/06/2015  [ apri ]
10.22.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. All'articolo 406 del codice di procedura penale, il comma 6 è sostituito dal seguente:
  6. Se non ritiene di respingere la richiesta di proroga, il giudice autorizza con ordinanza il pubblico ministero a proseguire le indagini. L'ordinanza deve specificare le motivazioni in fatto ed in diritto per le quali si ritiene, dopo un anno, di concedere ulteriori mesi d'indagini.