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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.14. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2798

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/06/2015  [ apri ]
10.14.

  Dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  1-bis. Dopo il comma 3-bis, dell'articolo 355 codice di procedura penale, inserire il seguente:
  3-ter. Senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato deve essere documentalmente informata, a cura dell'autorità che ha in carico il procedimento, circa lo stato delle indagini, nonché sulle attività svolte per la individuazione del responsabile o dei responsabili.