Dopo il comma 1, è inserito il seguente:
1-bis. Dopo il comma 3-bis, dell'articolo 355 codice di procedura penale, inserire il seguente:
3-ter. Senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato deve essere documentalmente informata, a cura dell'autorità che ha in carico il procedimento, circa lo stato delle indagini, nonché sulle attività svolte per la individuazione del responsabile o dei responsabili.