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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.11. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2798

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/06/2015  [ apri ]
10.11.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 335 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni. Ai fini del computo del termine vale in ogni caso la prima iscrizione.».