Al comma 1, capoverso Art. 162-ter, primo comma, aggiungere il seguente periodo: Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche di seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo.