Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
Art. 1-bis.
1. Per i reati di cui all'articolo 624 e 628 del codice penale, anche a seguito di diminuzioni di pena a seguito di procedimenti alternativi, non è applicabile la sospensione condizionale della pena salvo per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite.