Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
Art. 1-quater.
Dopo il terzo comma dell'articolo 624 del codice penale, inserire il seguente:
3-bis. «Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625-bis, concorrenti con una o più di quelle di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.».