Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
Art. 1-bis.
All'articolo 624-bis c.p. sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1032» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1032.»;
b) al terzo comma, le parole: «La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1549» sono sostituite dalle seguenti: «La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 275 a euro 1549.»;
c) dopo il terzo comma inserire il seguente: «Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625-bis, concorrenti con una o più di quelle di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.».