Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Il Governo è autorizzato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo di cui al comma 1, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi nonché con le modalità previste dal presente articolo.