Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. (Procedibilità per reati commessi da autorità di pubblica sicurezza). 1. Per le ipotesi di reato commesse da autorità di pubblica sicurezza nell'esercizio delle proprie funzioni, l'azione penale è condizionata alla autorizzazione del Ministro competente alla vigilanza. In caso di inerzia il procuratore capo dell'ufficio competente può rivolgersi direttamente al Presidente del Consiglio.