Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. All'articolo 168-bis del codice penale le parole: il primo comma è sostituito dal seguente: «Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a due anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova».