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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.0156. in Assemblea riferita al C. 2798-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 16/09/2015  [ apri ]
6.0156.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
  Art. 6-bis. All'articolo 168-bis del codice penale le parole: il primo comma è sostituito dal seguente: «Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a due anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova».