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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.203. in Assemblea riferita al C. 2798-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 16/09/2015  [ apri ]
3.203.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 3. (Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso) 1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. (Scambio elettorale politico-mafioso). Chiunque accetta la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis, in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione è punito con la pena della reclusione da sette a dodici anni.
  La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma».