Sostituirlo con il seguente:
Art. 3. (Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso). 1. All'articolo 416-ter del codice penale, primo comma, le parole: «mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis» sono sostituite dalle seguenti: «da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis».