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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.06. in Assemblea riferita al C. 2798-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 16/09/2015  [ apri ]
3.06.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
  Art. 3-bis. Al delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale,.