Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. – 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 316 le parole: «di sei mesi a tre anni» è sono sostituite dalle seguenti: «da un anno a quattro anni»;
b) all'articolo 316-bis, le parole «da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due anni a sei anni»;
c) all'articolo 316-ter le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da un anno e sei mesi a quattro anni e con la multa pari al doppio del valore dei contributi, finanziamenti, mutui o erogazioni ricevute»;
d) l'articolo 317 è sostituito dal seguente: Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa pari al doppio del denaro o del valore dell'utilità ricevuti.