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Legislatura XVII

Proposta emendativa 29.172. in Assemblea riferita al C. 2798-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/09/2015  [ apri ]
29.172.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le registrazioni audio e video di conversazioni tra presenti effettuate, all'insaputa di uno o più degli interlocutori, in uno dei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale, sono inutilizzabili ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 271 del codice di procedura penale, salvo che non costituiscano la prova di reati commessi in flagranza, fermo in ogni caso il divieto della loro diffusione o pubblicazione. Chiunque pubblica o comunque diffonde le registrazioni audio e video di cui al periodo precedente è punito con la pena della reclusione da sei mesi a due anni. Tali registrazioni non sono utilizzabili salvo preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria.