Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. (Modifiche all'articolo 346-bis del codice penale in materia di traffico di influenze illecite). – 1. All'articolo 346-bis, primo comma, la parola: «uno» è sostituita dalle seguenti: «da uno a tre» e la parola «tre» è sostituita dalle seguenti: «da due a sei».