Al comma 8, capoverso Art. 410-bis, comma 3, sostituire le parole da: reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratica fino alla fine del comma 3, con le seguenti: impugnazione davanti alla Corte d'appello, che provvede con ordinanza non impugnabile. La Corte d'appello decide in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale.