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Legislatura XVII

Proposta emendativa 11.35. in Assemblea riferita al C. 2798-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 17/09/2015  [ apri ]
11.35.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. All'articolo 410 del codice di procedura penale al comma 1, dopo le parole: «persona offesa dai reato» sono aggiunte le seguenti: «e la persona che abbia fatto denuncia, quando il reato è perseguibile d'ufficio, chiedono».