Al comma 8, capoverso Art. 410-bis, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: o dichiara l'opposizione inammissibile, salvo i casi di inosservanza dell'articolo 410, comma 1.
Al comma 8, capoverso Art. 410-bis, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: o dichiara l'opposizione inammissibile.