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Legislatura XVII

Proposta emendativa 11.13. in Assemblea riferita al C. 2798-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 17/09/2015  [ apri ]
11.13.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 335 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

  «3.1. Il giudice verifica la tempestività degli adempimenti di cui all'articolo 335, eventualmente determinando la data entro quando si sarebbe dovuto provvedere. La medesima norma vale anche nel caso di cui all'articolo 415 in cui viene applicato il disposto di cui all'articolo 405, comma 2. Gli atti compiuti in seguito alla scadenza dei termini previsti per gli adempimenti di cui all'articolo 335 sono inutilizzabili.»