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Legislatura XVII

Proposta emendativa 11.11. in Assemblea riferita al C. 2798-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 17/09/2015  [ apri ]
11.11.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 335 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:

  «2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni. Ai fini del computo del termine vale in ogni caso la prima iscrizione.».