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Legislatura XVII

Proposta emendativa 11.10. in Assemblea riferita al C. 2798-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 17/09/2015  [ apri ]
11.10.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. L'articolo 330 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 330. – 1. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse a norma degli articoli seguenti.»