Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al capo III del titolo XIII del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 649 e aggiunto il seguente:
Art. 649 bis – (Estinzione del reato per condotte riparatorie) – Si osservano le disposizioni dell'articolo 162-ter anche per i seguenti delitti procedibili d'ufficio:
a) delitto previsto dall'articolo 624 aggravato da una delle circostanze di cui ai numeri 2), 4), 6) e b-bis) del primo comma dell'articolo 625;
b) delitto previsto dall'articolo 636;
e) delitto previsto dall'articolo 638.