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Legislatura XVII

Proposta emendativa 29.171. in Assemblea riferita al C. 2798-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/09/2015  [ apri ]
29.171.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le registrazioni di conversazioni fra presenti che si svolgono all'interno dei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale nonché le riprese fraudolentemente effettuate all'interno degli stessi, salvo che costituiscono corpo del reato, sono inutilizzabili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 271 del codice di procedura penale. Chiunque diffonde, al fine di recare danno alla reputazione o all'immagine altrui, riprese o registrazioni di conversazioni svolte in sua presenza e fraudolentemente effettuate all'interno dei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Tali registrazioni non sono utilizzabili salvo preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria.