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Legislatura XVII

Proposta emendativa 27.600. in Assemblea riferita al C. 2798-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/09/2015  [ apri ]
27.600.
approvato

  Dopo il comma 4 inserire il seguente:
  5. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore decorso un anno dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, fatta eccezione per le disposizioni del comma 1, relativamente alle persone che si trovano in stato di detenzione per i delitti di cui agli articoli 270-bis, comma primo, e 416-bis, comma secondo, codice penale nonché di cui all'articolo 74, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90.

  Conseguentemente, all'articolo 34 dopo le parole: presente legge inserire le seguenti:, salvo quanto previsto, dal comma 5 dell'articolo 27.

La Commissione