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Legislatura XVII

Proposta emendativa 11.23. in Assemblea riferita al C. 2798-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 17/09/2015  [ apri ]
11.23.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 406 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:

  «2. Ulteriori proroghe possono essere richieste dal pubblico ministero sino al termine di durata massima. La richiesta di proroga successive alla prima devono però essere specificamente motivate dalla natura delle indagini che vengono compiute, devono essere indicati i motivi che portano alla necessità di richiesta suppletiva.»