Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 406 del codice di procedura penale, il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Se non ritiene di respingere la richiesta di proroga, il giudice autorizza con ordinanza il pubblico ministero a proseguire le indagini. L'ordinanza deve specificare le motivazioni in fatto ed in diritto per le quali si ritiene, dopo un anno, di concedere ulteriori mesi d'indagini.»