Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Dopo l'articolo 362 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente:
«Art. 362-bis. Qualora il pubblico ministero o la polizia giudiziaria su delega stiano procedendo ad interrogatorio di persona informata dei fatti e nell'ambito dello stesso sorga la necessità dell'iscrizione al registro indagati, l'interrogatorio deve essere immediatamente fermato e rinviato ad altra data.»