Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 335 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni. Ai fini del computo del termine vale in ogni caso la prima iscrizione.».