Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La trasmissione degli schemi dei decreti legislativi ai sensi del precedente periodo deve avvenire almeno novanta giorni prima del termine di scadenza della delega di cui ai commi 1, al fine di consentire l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
Conseguentemente, sopprimere il terzo periodo.