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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.0200. in Assemblea riferita al C. 2798-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 16/09/2015  [ apri ]
7.0200.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
  Art. 7-bis. (Procedibilità per reati commessi da autorità di pubblica sicurezza). 1. Per le ipotesi di reato commesse da autorità di pubblica sicurezza nell'esercizio delle proprie funzioni, l'azione penale è condizionata alla autorizzazione del Ministro competente alla vigilanza. In caso di inerzia il procuratore capo dell'ufficio competente può rivolgersi direttamente al Presidente del Consiglio.