Sostituirlo con il seguente:
Art. 3. (Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso). 1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
«Chiunque promette o accetta la promessa di procurare voti di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione è punito con la reclusione da sette a dodici anni.»