Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. – 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 316 le parole «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da un anno a quattro anni»;
b) all'articolo 316-bis le parole «da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due anni a sei anni»;
c) all'articolo 316-ter le parole «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da un anno e sei mesi a quattro anni e con la multa pari al doppio del valore dei contributi, finanziamenti, mutui o erogazioni ricevute».