Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. Dopo l'articolo 669 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 669-bis. (Esercizio molesto dell'accattonaggio e pratica di attività ambulanti non autorizzate). Chiunque mendica arrecando disturbo o in modo invasivo ovvero esercita attività ambulanti non autorizzate in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da euro 3.000 a euro 6.000.
La pena è dell'arresto da sei mesi a un anno e dell'ammenda da euro 5.000 a euro 10.000 se il fatto è compiuto in modo da arrecare particolare disagio alle persone ovvero rischio della propria o altrui incolumità, intralciando in qualsiasi modo la circolazione dei veicoli o dei pedoni ovvero mediante tecniche di condizionamento della personalità o in modo ripugnante o vessatorio, nonché simulando deformità o malattie, ovvero adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà».