Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. Ai delitti previsti dagli articoli 624, 624-bis e 625 del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale,.