Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 438 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
1-bis. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 5 i procedimenti per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo.
Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Al comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.