Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Al capo III del titolo XIII del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 649 è aggiunto il seguente:
Art. 649-bis.
(Estinzione del reato per condotte riparatorie).
Si osservano le disposizioni dell'articolo 162-ter anche per il delitto previsto dall'articolo 624 aggravato da una delle circostanze di cui ai numeri 2), 4), 6) e b-bis) del primo comma dell'articolo 625.