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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.3. in Assemblea riferita al C. 2798-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 15/09/2015  [ apri ]
1.3.

  Al comma 1, capoverso Art. 162-ter, primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo.