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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.07. in Assemblea riferita al C. 2798-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/07/2015  [ apri ]
1.07.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. L'articolo 628 è sostituito dal seguente:
  «Art. 628. Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da seicento euro a tremila euro.
  Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità.
  La pena è della reclusione da sei anni e sei mesi a venti anni e della multa da millecinquanta euro a cinquemila euro:
   1) se la violenza o minaccia è commessa con armi o da persona travisata, o da più persone riunite;
   2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato d'incapacità di volere o di agire;
   3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416-bis;
   3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624-bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;
   3-ter) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto;
   3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro;
   3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne.
  Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.»