Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente: a-bis). Prevedere che chiunque effettui fraudolentemente riprese o registrazioni di comunicazioni o conversazioni svolte in sua presenza, al fine di diffonderle, sia punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e che la pena sia aumentata in caso di diffusione dei contenuti delle comunicazioni o conversazioni. Il delitto di cui al periodo precedente è perseguibile a querela della persona offesa e la punibilità è esclusa quando le riprese o le registrazioni di comunicazioni di cui al primo periodo siano utilizzate nell'ambito di un procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria al solo fine di esercitare il diritto di difesa.