stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.8. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2798

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/06/2015  [ apri ]
10.8.

  Dopo il comma 1 è inserito il comma 1-bis:
  Dopo il comma 1 dell'articolo 287 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. Fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero il giudice procede all'interrogatorio dell'imputato con le modalità indicate agli articoli 64 e 65.
  1-ter. La richiesta del pubblico ministero e gli atti presentati con la stessa sono depositati nella cancelleria del giudice, con facoltà del difensore di estrarne copia. Al pubblico ministero e al difensore, che ha obbligo di intervenire, viene dato tempestivo avviso del compimento dell'atto».