Sostituire i commi 1 e 2, con i seguenti:
1. Alle minori entrate derivanti dalla presente legge, valutate nell'importo di euro 393.000 annui a decorrere dal 2015, si provvede mediante l'aumento di 0,003 punti percentuale dell'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. All'aumento dell'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.