Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Le disposizioni della presente legge, altresì, acquistano efficacia dalla data di comunicazione da parte dell'Autorità del territorio di Taiwan dell'avvenuta stipula con i Paesi inseriti nella cosiddetta «black list» di cui ai DD.MM. 23 gennaio 2002 e 21 novembre 2001 di analoghe disposizioni per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali.