Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Le disposizioni della presente legge, altresì, acquistano efficacia dalla data di comunicazione da parte dell'Autorità del territorio di Taiwan dell'avvenuta stipula di analoghe disposizioni per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali con i Paesi con i quali l'Italia abbia stipulato una convenzione per lo scambio di informazioni in materia fiscale e per l'eliminazione del segreto bancario.